Ordinanza — n. 33306/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH OUSMAN nato il 14/04/1985 avverso il decreto del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;RITENUTO IN FATTO E (1,24hry.t.> iheripils,A,n 1. La Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione ~é -a- richiesta di rideterminazione della pena avanzata da Drammeh Ousman e la riqualificazione del fatto ex art 73 comma 5 d.p.r. 309/1990. PrthhnEwÌ 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato le lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 73 comma 5 d.p.r. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33306/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione ~é -a- richiesta di rideterminazione della pena avanzata da Drammeh Ousman e la riqualificazione del fatto ex art 73 comma 5 d.p.r. 309/1990. PrthhnEwÌ 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato le lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH OUSMAN nato il 14/04/1985 avverso il decreto del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
(1,24hry.t.> iheripils,A,n 1. La Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione ~é -a- richiesta di rideterminazione della pena avanzata da Drammeh Ousman e la riqualificazione del fatto ex art 73 comma 5 d.p.r. 309/1990. PrthhnEwÌ 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato le lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antofiio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA IN CANCELLER