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Ordinanza — n. 33302/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33302/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33302/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSSO CLAUDIO nato a TORINO il 01/09/1962 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; A E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Lusso Claudio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33302/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né il contesto di maturazione di essi, da collegare ad un traffico illecito di autovetture, bastava a fondare l'istituto del medesimo disegno criminoso, che avrebbe piuttosto richiesto almeno una deliberazione generica unitaria di programmazione tra le condotte. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico di influenze illecite altri reati contravvenzione alla circolazione reato motivante l'estradizione reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSSO CLAUDIO nato a TORINO il 01/09/1962 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; A

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Lusso Claudio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza Lusso Claudio ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali disconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze presupposte, fatti in realtà temporalmente non coevi e disomogenei.

Né il contesto di maturazione di essi, da collegare ad un traffico illecito di autovetture, bastava a fondare l'istituto del medesimo disegno criminoso, che avrebbe piuttosto richiesto almeno una deliberazione generica unitaria di programmazione tra le condotte. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto io Cairo Enrico Giuseppe Sandrini ‘..„, "...A.). _à DEPOSI