Ordinanza — n. 33301/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Sassari in parziale accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse di Amato Raffaele, accoglieva la domanda di riconoscimento del beneficio per il periodo 7/7/2012-6/1/2013, così riformando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che l'aveva inizialmente negata e rigettava nel resto il proposto reclamo relativamente a periodi residuilì rt3 z , La decisone era assunta all'esito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, V sezione penale, che con sentenza 15/6/2020 aveva iglannullato la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33301/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In questa logica la consegna della rivista, contenente all'interno lo stralcio dell'articolo su Vito OancimincIf e le altre condotte relative al passaggio di oggetti anche con detenuti non appartenenti al medesimo gruppo di socialità, inducevano a ritenere che l'opera di rieducazione per il periodo in riferimento fosse f ta,..ct_g„....nMni tiah chi act r4—.) Il ricorso non si confronta con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Sassari in parziale accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse di Amato Raffaele, accoglieva la domanda di riconoscimento del beneficio per il periodo 7/7/2012-6/1/2013, così riformando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che l'aveva inizialmente negata e rigettava nel resto il proposto reclamo relativamente a periodi residuilì rt3 z , La decisone era assunta all'esito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, V sezione penale, che con sentenza 15/6/2020 aveva iglannullato la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo .
2. Avverso tale ordinanza Raffaele Amato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria criticaanalisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso presentato, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari richiesti, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Nel provvedimento impugnato, invero, risultano correttamente valutati gli elementi agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi, in particolare, che la condotta indicata - rielaborata dal Giudice a quo - ha indotto a ritenere insussistente la partecipazione all'opera di rieducazione, in ragione della gravità delle condotte tenute dal detenuto, più volte destinatario dei provvedimenti disciplinari richiamati ed analiticamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza.
In questa logica la consegna della rivista, contenente all'interno lo stralcio dell'articolo su Vito OancimincIf e le altre condotte relative al passaggio di oggetti anche con detenuti non appartenenti al medesimo gruppo di socialità, inducevano a ritenere che l'opera di rieducazione per il periodo in riferimento fosse f ta,..ct_g„....nMni tiah chi act r4—.) Il ricorso non si confronta con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini