Ordinanza — n. 33300/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO NICOLA nato a TERNI il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAgét-e-av,c4se-alIP—papti;-_ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l' ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta di Albano Nicola finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato lamentando, in sostanza, il mancato accoglimento della propria richiesta. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33300/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, risultando, tra l'altro privo di motivi, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO NICOLA nato a TERNI il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAgét-e-av,c4se-alIP—papti;-_ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l' ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta di Albano Nicola finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato lamentando, in sostanza, il mancato accoglimento della propria richiesta. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, risultando, tra l'altro privo di motivi, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente .k nio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini Ajjoi DEPOSITATA J IN CANCELLERIA 0