Italian Court dismisses appeals as generic complaints fail to challenge specific sentencing reasoning regarding recidivism and fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Marchesi Giovanni and Berruti Laura inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants argued for lack of motivation regarding sentencing balances and prescription, but the court found their complaints generic and unsupported by the appellate judgment's detailed reasoning. The court ruled that the lower court correctly applied established principles allowing the reaffirmation of equivalence between mitigating and aggravating circumstances after excluding specific statutory aggravations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 216 ultimo comma legge fall. The appellate court may reaffirm the equivalence judgment between generic mitigating circumstances and specific aggravating circumstances after excluding an aggravating circumstance, provided the reasoning is adequate and does not violate the prohibition of reformatio in peius.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCHESI GIOVANNI nato a TORINO il 21/02/1960 BERRUTI LAURA nato a TORINO il 09/07/1959 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Jc 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d'appello di Torino, pronunciando in sede di giudizio di rinvio ex art. 627 cod.proc.pen., ha rideterminato le pene principali ed accessorie inflitte agli imputati Marchesi Giovanni e Berruti Laura per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascritti al capo 1 della rubrica, previa esclusione dell'aggravante contestata di cui all'art. 219 primo comma legge fall. e conferma del giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le residue aggravanti della recidiva e della pluralità dei fatti di bancarotta, violazioni unificate in continuazione col reato tributario di cui all'art. 8 D.L.vo n. 74 del 2000 ascritto al capo 2.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputatati, a mezzo dei rispettivi difensori che hanno redatto distinti atti di impugnazione; il ricorso proposto nell'interesse di Berruti Laura deduce tre motivi di doglianza con cui lamenta il vizio di omessa motivazione in ordine alla formulazione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. in termini di equivalenza (primo motivo), la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione, maturata nel novembre 2020, della violazione dell'art. 8 D.L.vo n. 74 del 2000 (secondo motivo), l'assenza di motivazione in ordine alla rideterminazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. (terzo motivo); il ricorso proposto nell'interesse di Marchesi Giovanni deduce, con unico motivo, il medesimo vizio lamentato nel primo motivo del ricorso di Berruti Laura.
I ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili, in quanto: - la censura dedotta nel primo motivo del ricorso Berruti e nell'unico motivo del ricorso Marchesi è generico e manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660) secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante in accoglimento del motivo proposto dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione: nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione insindacabile in questa sede, delle ragioni, individuate nella gravità dei fatti di bancarotta commessi da soggetti già condannati in via definitiva per il medesimo titolo di reato e perciò portatori di una specifica pericolosità, del rinnovato giudizio di equivalenza operato tra le attenuanti generiche e le due aggravanti contestate della recidiva specifica e della pluralità dei fatti di r ,s IF bancarotta, residuate entrambe all'esclusione, all'esito del giudizio di rinvio, dell'aggravante di cui all'art. 219 primo comma legge fall.; - il secondo motivo del ricorso Berruti è manifestamente infondato, perché deduce una questione preclusa dal giudicato di condanna formatosi sul reato di cui all'art. 8 D.L.vo n. 74 del 2000 per effetto della sentenza n. 33880 del 2018 di questa Corte, che aveva annullato la prima sentenza d'appello limitatamente alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, con conseguente impossibilità di rilevare una causa estintiva di un reato ormai definitivamente accertato (Sez.
U n. 4904 del 26/03/1997, Rv. 207640); - il terzo motivo del ricorso Berruti è generico e articolato nei termini di una non consentita censura di merito, avendo la sentenza impugnata dato adeguato conto delle ragioni della misura delle pene accessorie rideterminata (nella durata di anni quattro a carico della Berruti) a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sand