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Ordinanza — n. 33295/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33295/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33295/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENI MARCELLINO nato a MESSINA il 23/05/1967 avverso l'ordinanza del 17/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato-alAtise-alia-paFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe, disponeva l'invio dell'impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto emesso nei confronti di Freni Marcellino a questa Corte di Cassazione, per competenza. L'interessato aveva interposto reclamo in materia di opposizione alla decisione sulla remissione del debito. Il reclamo va qualificato come ricorso per cassazione ed è stato proposto senza il ministero di un difensore abilitato. Esso è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33295/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle 4 1j--.2`2 tu,k9 spese processuali. Per il possibile errore Si ntiene i non infliggere al ricorrente anche la „_; d condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo allegazioni insufficientemente motivate insinuazione del credito grida ai creditori legittimazione per agire in via esecutiva ritiro dell'istanza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENI MARCELLINO nato a MESSINA il 23/05/1967 avverso l'ordinanza del 17/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato-alAtise-alia-paFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe, disponeva l'invio dell'impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto emesso nei confronti di Freni Marcellino a questa Corte di Cassazione, per competenza. L'interessato aveva interposto reclamo in materia di opposizione alla decisione sulla remissione del debito. Il reclamo va qualificato come ricorso per cassazione ed è stato proposto senza il ministero di un difensore abilitato. Esso è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle 4 1j--.2`2 tu,k9 spese processuali. Per il possibile errore Si ntiene i non infliggere al ricorrente anche la „_; d condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Qualificato il reclamo come ricorso per cassazione i lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antdiio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini Le yfDEPOSITATA iN CANCELLER