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Ordinanza — n. 33294/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33294/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33294/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTE DIEGO nato a ROMA il 04/05/1968 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisone assunta dal tribunale in primo grado, riduceva la pena nei confronti di Sette Diego, determinandola in quella di mesi quattro di arresto ed euro 670 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTE DIEGO nato a ROMA il 04/05/1968 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisone assunta dal tribunale in primo grado, riduceva la pena nei confronti di Sette Diego, determinandola in quella di mesi quattro di arresto ed euro 670 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom declinatoria di competenza legatario diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione godimento dei diritti civili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTE DIEGO nato a ROMA il 04/05/1968 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisone assunta dal tribunale in primo grado, riduceva la pena nei confronti di Sette Diego, determinandola in quella di mesi quattro di arresto ed euro 670 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sette Diego era stato ritenuto colpevole della contravvenzione relativa al porto fuori della sua abitazione di due coltelli, senza giustificato motivo. L'imputato nell'immediatezza affermava di averli dimenticati in auto dopo una battuta di caccia. Ricorre per cassazione Sette Diego con il ministero del difensore di fiducia, e deducei in definitiva, vizi che riguardano la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata e il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze di fatto, sottese al trattamento sanzionatorio, e alla ricostruzione del fatto.

Si tratta di aspetti già correttamente vagliati dal Tribunale e dalla Corte d'appello, circostanze che hanno indotto a ritenere integrata la fattispecie ascritta attraverso la ritenuta certa riferibilità della violazione posta in essere. Si è spiegato perché non integrasse un giustificato motivo il porto fuori dall'abitazione dei coltelli e la ragione per la quale non si potesse recuperare la condotta all'ipotesi di cui all'ad 4 comma 3 I. L. 18 aprile 1975, n. 110. Si trattava infatti di due coltelli di lunghezza di 19 e 18 cm, con lama di 9 cm, elementi vagliati nel merito e non riesaminabili nella sede di legittimità.

Inammissibile è il rilievo relativo alla doglianza in ordine alle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte d'appello concesso le circostanze anzidette e applicato la riduzione nella massima estensione (di un terzo) abbattendo la pena da mesi sei di arresto a mesi quattro. Di puro merito sanzionatorio è la questione relativa alla determinazione del trattamento, adeguatamente motivato e insindacabile nella sede propria del giudizio di legittimità. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto o Cairo Enrico Giusepp