Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33293/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33293/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33293/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA ANTONINO nato a CATANIA il 02/03/1968 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOto-arrse-a41e-pa.pti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta di Lauria Antonino, il quale chiedeva un permesso premio. Ricorreva personalmente per cassazione l'interessato, lamentando sostanzialmente vizi di motivazione. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di sottoscrizione autorizzazione ad agire difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza permesso di promuovere un procedimento penale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA ANTONINO nato a CATANIA il 02/03/1968 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOto-arrse-a41e-pa.pti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta di Lauria Antonino, il quale chiedeva un permesso premio. Ricorreva personalmente per cassazione l'interessato, lamentando sostanzialmente vizi di motivazione. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antt nio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini y EPOSITATA IN CANCELL