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Ordinanza — n. 33291/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33291/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33291/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RUSSO MARIO nato a NAPOLI il 23/08/1956 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa nei confronti di Lo Russo Mario, per quanto qui rileva, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei suoi confronti in quella di anni dieci di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, di collaboratore egli aveva ammesso il fatto e non avrebbe potuto rinunciare ai motivi sulla responsabilità. Per altro verso era illogica la determinazione di ritenere che non emergessero elementi ulteriori rispetto a quelli segnalati e valutati per il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle rigircostanze di fatto, sottese al trattamento sanzionatorio, già correttamente vagliate dalfflibunale e dalla Corte d'assise d'appello.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima domanda d'asilo di rom assassinio azione di responsabilità irresponsabilità verdetto di colpevolezza
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RUSSO MARIO nato a NAPOLI il 23/08/1956 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa nei confronti di Lo Russo Mario, per quanto qui rileva, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei suoi confronti in quella di anni dieci di reclusione.

Lo Russo era stato dichiarato colpevole dell'omicidio di Aliberti Michele, detto babà, soggetto che aveva attinto esplodendo almeno tre colpi da arma da fuoco. Lo Russo Mario, ammesso alla collaborazione con la giustizia era stato ritenuto meritevole del beneficio dell'art. 416 bis. 1 comma 3, avendo reso dichiarazioni che avevdtontributo a fare luce sul fatto ed era stata determinata la pena nei suoi confronti in quella di anni 15 di reclusione cui era seguita la applicazione della diminuente processuale del rito abbreviato. Ricorre per cassazione l'imputato e lamenta, con il ministero del difensore di fiducia, la determinazione del trattamento sanzionatorio; nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione non si era determinata la pena nel minimo edittale di anni 12 di reclusione; con separato motivo critica l'argomento della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche là dove esse erano state riconosciute agli altri imputati.

In particolare, di collaboratore egli aveva ammesso il fatto e non avrebbe potuto rinunciare ai motivi sulla responsabilità. Per altro verso era illogica la determinazione di ritenere che non emergessero elementi ulteriori rispetto a quelli segnalati e valutati per il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle rigircostanze di fatto, sottese al trattamento sanzionatorio, già correttamente vagliate dalfflibunale e dalla Corte d'assise d'appello.

Anche il giudizio espresso sulla mancata applicazione della collaborazione nei termini di massima estensione è immune dalle censure svolte e la motivazione resa non è disarticolata dalla argomentazione difensiva che tende esclusivamente a d una nuova e diversa valutazione del dato anzidetto. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze. attenuanti generiche la questione la Sr+Tu I1V sviluppata è, parimenti, manifestamente infondata, gssendo assistita da motivazione adeguata rispetto alla quale le deduzioni articolate si risolvono in aspetti di puro merito sanzionatorio, appartenenti al giudice di merito.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto io Cairo Enrico Giuseppe Sandrini ‘4„.. DEPOSI