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Ordinanza — n. 33290/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33290/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33290/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALARU MARIN nato il 27/03/1983 avverso l'ordinanza del 19/01/2020 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta tz avanzata nell'interesse di Salaru Marin, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33290/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essi in sostanza risultavano oggetto di spinte estemporanee a delinquere con impossibilità e mancanza di elementi che inducessero a ritenere in positivo acquisita la prova della deliberazione che caratterizzava la medesima programmazione di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.. Né valgono a disarticolare il ragionamento posto in essere dal giudice di merito gli argomenti genericamente addotti a sostegno del ricorso, argomenti di decisa aspecificità che impongono la declaratoria d'inammissibilità. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio abbandono del procedimento per truffa ricorso straordinario per nullità criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALARU MARIN nato il 27/03/1983 avverso l'ordinanza del 19/01/2020 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta tz avanzata nell'interesse di Salaru Marin, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza Salaru Marin ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali non riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le diverse sentenze trattandosi di delitti disomogenei che, pur commessi a distanza temporale non eccessiva, non erano comunque avvinti da un disegno unitario.

Essi in sostanza risultavano oggetto di spinte estemporanee a delinquere con impossibilità e mancanza di elementi che inducessero a ritenere in positivo acquisita la prova della deliberazione che caratterizzava la medesima programmazione di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.. Né valgono a disarticolare il ragionamento posto in essere dal giudice di merito gli argomenti genericamente addotti a sostegno del ricorso, argomenti di decisa aspecificità che impongono la declaratoria d'inammissibilità. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lM ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto o Cairo Enrico Giuseppe Sandrini ep.-C DE