Sentenza — n. 33289/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AUGELLI AMERICO CIRO nato a SAN SEVERO il 10/09/1981 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; 4fiSta a wtc,vno v iu (3$01, esS4 1,(0{:c4 so re. -
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33289/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata nell'interesse di D'Augelli Americo Ciro, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di un medesimo disegno criminoso. Rideterminava la sanzione partendo da una pena base di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa (con aumento per la continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 600 di multa) per una pena complessiva finale in mesi undici giorni venti di reclusione ed euro 900 di multa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AUGELLI AMERICO CIRO nato a SAN SEVERO il 10/09/1981 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; 4fiSta a wtc,vno v iu (3$01, esS4 1,(0{:c4 so re. -
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata nell'interesse di D'Augelli Americo Ciro, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di un medesimo disegno criminoso. Rideterminava la sanzione partendo da una pena base di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa (con aumento per la continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 600 di multa) per una pena complessiva finale in mesi undici giorni venti di reclusione ed euro 900 di multa.
2. Avverso questa ordinanza D'Augelli Americo Ciro ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si trattava di reati giudicati in abbreviato, sulla cui pena finale si sarebbe dovuta operare la riduzione per la scelta del rito.
3. In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione anche implicitamente di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". Non coglie nel segno, tuttavia, il ragionamento difensivo secondo cui la riduzione sarebbe stata operata sulla pena complessivamente risultante dalla sommatoria in continuazione, giacché anche in ipotesi siffatta non si creerebbe alcuna violazione, non modificandosi il quantum finale e non mutando il risultato della sanzione.
Sulle pene determinate senza operare riduzioni si opera, infatti, una decurtazione complessiva finale di un terzo, senza che ciò muti l'entità della pena che risulta applicando a monte la diminuente del rito. D'altro canto, essa riduzione può essere applicata una sola volta, intervenendo in fase di commisurazione delle pene iniziali o all'esito del calcolo finale. Piuttosto, rileva in questa sede annotare che il Giudice dell'esecuzione non ha esplicitato come sia avvenuto l'aumento di pena per il reato satellite e, cioè, se esso sia stato eseguito già al netto della diminuente del rito abbreviato o meno.
A ciò, tuttavia, può provvedere questa Corte trattandosi di un mero adempimento aritmetico, così addivenendo alla riduzione dell'aumento di pena nella misura di un terzo e quantificando la pena in quella di giorni venti di reclusione ed euro 400 di multa, (sulla sanzione inizialmente fissata in mesi uno di reclusione ed euro 600 di multa). Ciò posto l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla misura dell'aumento per continuazione, per il reato satellite ( che va determinato nei termini indicati. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento per la continuazione,che ridetermina in giorni venti di reclusione ed euro 400 di multa, con una pena finale di mesi undici giorni dieci di reclusione ed euro 700 di multa.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini ZA-c-I5 ecj: f'DEPO S