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Ordinanza — n. 33288/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33288/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33288/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO GIUSEPPE nato a CATANIA il 18/03/1949 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA4143ta-awiee-efie-pe4i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava le istanza proposte da Salvo Giuseppe, il quale chiedeva il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per grave infermità. L'interessato ricorreva personalmente per cassazione avverso la sopracitata ordinanza. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, e non essendo sorretto da motivi di impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute soppressione di prestazioni d'invalidità revoca del gratuito patrocinio inesigibile malgrado lesioni salute domanda d'asilo di rom sospensione del diritto di visita

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, e non essendo sorretto da motivi di impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO GIUSEPPE nato a CATANIA il 18/03/1949 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA4143ta-awiee-efie-pe4i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava le istanza proposte da Salvo Giuseppe, il quale chiedeva il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per grave infermità. L'interessato ricorreva personalmente per cassazione avverso la sopracitata ordinanza. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, e non essendo sorretto da motivi di impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo, ,/t( .2 Enrico Gaeppe Sandrini D IN EPOSITATA CANCELLERIA