Ordinanza — n. 33287/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCAROL CLAUDIO nato a UDINE il 20/12/1979 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta avanzata nell'interesse di Boscarol Claudio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33287/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCAROL CLAUDIO nato a UDINE il 20/12/1979 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta avanzata nell'interesse di Boscarol Claudio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza Boscarol ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali non riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze esaminate, annotando che i primi due furti erano stati commessi rispettivamente il 15 novembre 2006 all'interno di un esercizio di Montefalcone e di altro negozio in Ronchi dei Legionari, mentre l'ultimo furto era relativo all'appropriazione di una bicicletta commesso a Gorizia il 12 giugno 2015, circa dieci anni dopo.
Come delitti intermedi risultavano reati commessi nel 2008, nel 2010, nel 2013 e nel 2014. Da ciò si è inferito che, avuto riguardo anche alle modalità commissive, non sussistesse medesimo disegno criminoso e che i delitti fossero frutto di spinte estemporanee Né valgono a disarticolare il ragionamento posto in essere dal giudice di merito gli argomenti addotti a sostegno del motivo di ricorso, argomenti di decisa genericità e aspecificità che impongono la declaratoria d'inammissibilità. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bl ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antcflio Cairo , En