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Ordinanza — n. 33286/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33286/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33286/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEHMET KUCUK nato il 17/03/1962 METIN SENDIL nato il 09/08/1996 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEciato-aultima-agg-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il ricorso in esame nell'interesse di Mehmet Kucuk e Metin Sendil è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., - Ogellta c a • - • o ofitàì at , risultando così proposto per motivi diversi da quelli riguardanti l'espressione effettiva della volontà dell'imputato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., - Ogellta c a • - • o ofitàì at , risultando così proposto per motivi diversi da quelli riguardanti l'espressione effettiva della volontà dell'imputato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio concorso di motivi di sospensione invocazione di motivi legali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso in esame nell'interesse di Mehmet Kucuk e Metin Sendil è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEHMET KUCUK nato il 17/03/1962 METIN SENDIL nato il 09/08/1996 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEciato-aultima-agg-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame nell'interesse di Mehmet Kucuk e Metin Sendil è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., - Ogellta c a • - • o ofitàì at , risultando così proposto per motivi diversi da quelli riguardanti l'espressione effettiva della volontà dell'imputato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 2 agosto 2017 (v. art. 1, comma 5,1, di essa). Del resto l'imputato rera l con l'assistenza del difensore efg formulatdistanza di applicazione della pena. Non vi sono elementi da cui si possa desumere che non avesse inteso il significato processuale dell'atto. Il ricorso generico sul punto non si confronta con questo dato. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Né si rileva una ratifica di accordo diversa da quello verbalizzato dalle parti. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aronio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini DEPOS