Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness regarding cumulative sentencing and continuance rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The lower court had applied the rules of continuance and cumulative sentencing to multiple robbery convictions, resulting in a total sentence that did not exceed the threshold requiring mitigation under Article 78 of the Penal Code. The appellant argued for a different application of Article 78, but the court found no convincing arguments to refute the lower court's reasoning on the specific facts and timeline of the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 78 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the execution judge's reasoning on sentencing continuance and cumulative penalties is not subject to re-evaluation absent clear legal error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIULIANO nato a TAGLIACOZZO il 09/01/1947 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, esaminava la richiesta avanzata nell'interesse di Giuliano Costantini, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'ad. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, e l'applicazione del criterio cd. moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., in ordine al provvedimento di cumulo emesso dalla competente Procura della Repubblica di Milano il 17/11/2012.
Così riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati a Piacenza il 1/7/2008 e quelli oggetto della sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 24/11/2010 e quelli giudicati dal Gip di Casale Monferrato con la sentenza 15/12/2009, ritenuta più grave la rapina giudicata con la prima sentenza disponeva un ulteriore aumento della pena inflitta in complessivi anni uno mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa (anni uno di reclusione ed euro 400 di multa oltre mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa). Rigettava la richiesta di rideterminazione ex art. 78 cod. pen.
2. Avverso questa ordinanza Giuliano Costantini ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento del trattamento di cui all'art 78 c.p. avendo il giudice di merito svolto un ragionamento che aveva indotto a peggiorare in sede esecutiva il quadro sanzionatorio già inflitto.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile, per manifesta infondatezza. Il Giudice dell'esecuzione ha annotato come le rapine da unificare per continuazione erano quelle giudicate con la sentenza del Gip del Tribunale di Voghera commesse fino al 21/5/2007 e quella giudicata con la sentenza del Gip del Tribunale di Milano, per delitti analoghi commessi in Magenta e Rho fino al 5/2/2007, per le quali era stata inflitta la pena di anni sei di reclusione ed euro 4000 di multa. La decisione del Gip del Tribunale di Voghera era relativa a due rapine per le quali era stata riconosciuta la continuazione con altra sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza.
Anche per le rapine giudicate ai nn. 3 e 6 del provvedimento impugnato si era riconosciuto il vincolo anzidetto, con la conseguenza del riconoscimento della continuazione tra tutti i reatii ad eccezione di quelli compresi nel cumulo cui anche si era fatto riferimento, poiché essi erano più risalenti e commessi anche cinque anni prima del 2007 epoca da cui si era inteso procedere ad unificazione. Ciò posto si evidenziava che per la rapina ritenuta di maggiore gravità era stata inflitta la pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa; si eseguivano aumenti di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa in relazione a ciascuna delle rapine giudicate con la sentenza indicata nel provvedimento impugnato con il nr 3 (per anni uno di reclusione ed euro 400 di multa) oltre che di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa per la rapina di cui al nr. 6 del 5/2/2007.
Così ricostruita la determinazioner,-aita per effetto della continuazione non era superato il cumulo delle pene di anni trenta di reclusione e non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'ad 78 cod. pen. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore r Il Presidente Aitinuio Cairo 03 E P C; 4 a m. Enrico Giusep