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Ordinanza — n. 33282/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33282/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33282/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAOUDI ALI nato il 22/07/1995 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia in parziale riforma della decisione impugnata rideterminava la pena nei confronti di Dhaoudi Alì, pena che quantificava in mesi tre di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. Il Tribunale, che al pari lo aveva giudicato colpevole della contravvenzione indicataiaveva inizialmente inflitto la sanzione di mesi quattro di arresto.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. Il Tribunale, che al pari lo aveva giudicato colpevole della contravvenzione indicataiaveva inizialmente inflitto la sanzione di mesi quattro di arresto.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili obbligo d'identificazione asserzione difendibile domanda d'asilo di cittadino etiope alibi dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAOUDI ALI nato il 22/07/1995 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia in parziale riforma della decisione impugnata rideterminava la pena nei confronti di Dhaoudi Alì, pena che quantificava in mesi tre di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. Il Tribunale, che al pari lo aveva giudicato colpevole della contravvenzione indicataiaveva inizialmente inflitto la sanzione di mesi quattro di arresto.

Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, Dhaoudì Alì e lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sola pena pecuniaria e, comunque, in ordine alla mancata conversione della pena detentiva. Trattandosi di pene brevi sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali non si potesse provvedere alla sostituzione della pena inflitta ed ha richiamato nella descrizione del fatto, in sostanza, le particolarità commissive che avevano caratterizzato la condotta di molestia verso Zardi Alessia, dipendente della slot Machine Admiral di Mantova, mentre svolgeva le sue mansioni lavorative.

Da ciò discende che la deduzione a discarico, che costituisce oggetto di doglianza, si risolve in una valutazione di puro merito sanzionatorio, che compete al Giudice territoriale e che sorretta, come nel caso di specie, da motivazione adeguata, non è suscettibile di ricorso per cassazione. Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antoflio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini e_ ,3 DEPOSITATA