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Ordinanza — n. 33281/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33281/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33281/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLARINO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 09/03/1994 avverso la sentenza del 12/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Benevento in data 11/10/2013 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fallarino Giuseppe per prescrizione in relazione alla imputazione sub a) e rideterminava la pena in quella di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per la fattispecie connessa relativa alla ricettazione dell'arma.

Regesto Legislator

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art 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da ciò conseguiva, altresì, il ferimento accidentale per un colpo esploso inavvertitamente. Si intende, dunque, come la motivazione risulti immune da ogni censura, avendo Fallarino contezza della clandestinità dell'arma occultata da Masone Moreno. Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali risarcimento per errore giudiziario impunità principio d'ufficio e principio inquisitorio difetto di legittimazione del ministero pubblico inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art 129 cod. proc. pen
Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, Fallarino Giuseppe censurando l'omessa applicazione dell'art 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLARINO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 09/03/1994 avverso la sentenza del 12/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Benevento in data 11/10/2013 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fallarino Giuseppe per prescrizione in relazione alla imputazione sub a) e rideterminava la pena in quella di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per la fattispecie connessa relativa alla ricettazione dell'arma.

Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, Fallarino Giuseppe censurando l'omessa applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. adempimento cui avrebbe dovuto attendere la Corte territoriale prima di determinarsi alla conferma della decisione. Il ricorso è inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali si dovesse ritenere sussistente il delitto di ricettazione. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha spiegato che il ricorrente si era recato nel posto in cui Masone aveva occultato l'arma, condotta da cui aveva tratto scaturigine l'esplosione dei colpi contro un cartello stradale.

Da ciò conseguiva, altresì, il ferimento accidentale per un colpo esploso inavvertitamente. Si intende, dunque, come la motivazione risulti immune da ogni censura, avendo Fallarino contezza della clandestinità dell'arma occultata da Masone Moreno. Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini 6A"2, DEPOSITATA