Ordinanza — n. 33208/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO JAMES nato a AGRIGENTO il 14/06/1992 avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; E IN DIRITTO Burgio James, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Palermo aveva parzialmente riformato la decisione di condanna di primo grado, deducendo vizi di legittimità limitatamente all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, al diniego delle attenuanti generiche, nonchè all'applicazione degli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod.pen. per entrambi i reati satellite contestati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, anziché ritenere la prima condotta assorbita nella seconda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33208/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. cod.pen. per entrambi i reati satellite contestati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, anziché ritenere la prima condotta assorbita nella seconda.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO JAMES nato a AGRIGENTO il 14/06/1992 avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Burgio James, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Palermo aveva parzialmente riformato la decisione di condanna di primo grado, deducendo vizi di legittimità limitatamente all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, al diniego delle attenuanti generiche, nonchè all'applicazione degli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod.pen. per entrambi i reati satellite contestati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, anziché ritenere la prima condotta assorbita nella seconda.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in parte perché formulato in termini generici, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e in parte perché manifestamente infondato. Infatti: - le ragioni della sussistenza della recidiva contestata e dell'applicazione del conseguente aggravio di pena, nella misura stabilita dalla legge, sono state puntualmente esplicitate e argomentate dalla Corte territoriale in relazione ai numerosi, gravi, recenti e specifici precedenti del Burgio, anche per delitti contro la persona, e già ritenuto recidivo, anche reiterato, con sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 12.05.2018, ritenuti tali da giustificare un giudizio concreto di più accentuata pericolosità e capacità a delinquere del soggetto rivelata dalla commissione dei nuovi reati oggetto di giudizio; - la censura riguardante il diniego, motivato, delle attenuanti generiche non è supportata da alcuna argomentazione, così da non soddisfare il requisito di specificità prescritto dall'art. 581 comma 1 lett.
d) cod.proc.pen.; - costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'assorbimento della condotta di detenzione in quella di porto di arma da sparo può verificarsi nel solo caso in cui si riscontri una piena coincidenza temporale tra le due condotte, ciò che rappresenta un'ipotesi residuale e non rispondente, in linea di fatto, all'id quod plerumque accidit, poiché è normale che l'agente acquisti prima la disponibilità dell'arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sé, con la conseguenza che solo l'acquisita prova del contrario può giustificare l'assorbimento, gravando sull'imputato un onere di allegazione sul punto, in assenza del cui assolvimento il giudice di merito può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1 n. 4490 del 20/12/2001, Rv. 220647;
Sez. 1 n. 18410 del 9/04/2013, Rv. 255687; Sez. 6 n. 46778 del 9/07/2015, Rv. 265489). ti C All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1° luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessancko Centonze iDFPOSFTATA Enrico Giuseppe Sandri