Ordinanza — n. 33207/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUMI NEJAH nato il 13/11/1980 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; E IN DIRITTO Toumi Nejah, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 13 comma 13 D.Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 5.10.2017 e consistito nell'essere rientrato (senza autorizzazione) nel territorio italiano dopo essere stato espulso con decreto 9.06.2015 del Prefetto di Bologna; deduce violazione di legge, in relazione all'art. 13 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998, difettando la prova della materiale esecuzione dell'espulsione del Toumi mediante accompagnamento alla frontiera aeroportuale, costituente presupposto oggettivo del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33207/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13 comma 13 D.Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 5.10.2017 e consistito nell'essere rientrato (senza autorizzazione) nel territorio italiano dopo essere stato espulso con decreto 9.06.2015 del Prefetto di Bologna; deduce violazione di legge, in relazione all'art. 13 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998, difettando la prova della materiale esecuzione dell'espulsione del Toumi mediante accompagnamento alla frontiera aeroportuale, costituente presupposto oggettivo del reato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUMI NEJAH nato il 13/11/1980 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Toumi Nejah, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 13 comma 13 D.Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 5.10.2017 e consistito nell'essere rientrato (senza autorizzazione) nel territorio italiano dopo essere stato espulso con decreto 9.06.2015 del Prefetto di Bologna; deduce violazione di legge, in relazione all'art. 13 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998, difettando la prova della materiale esecuzione dell'espulsione del Toumi mediante accompagnamento alla frontiera aeroportuale, costituente presupposto oggettivo del reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché formulato in termini generici, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, si limita a riproporre in questa sede una questione di fatto (tale essendo quella relativa alla materiale esecuzione dell'espulsione) già dedotta come motivo di appello e sulla quale la Corte territoriale ha fornito una risposta non illogica, ricavando la prova dell'accompagnamento alla frontiera dell'imputato dal contenuto della relata di notifica del decreto di espulsione al Toumi, attestante (tra l'altro) che non sussistevano i presupposti per un rimpatrio volontario dell'interessato e per la conseguente concessione allo stesso di un termine ad hoc; con tale motivazione il ricorso neppure si confronta puntualmente, così da risultare generico e meramente rivalutativo (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, secondo cui la natura aspecifica della doglianza, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 luglio 2021 D E P TA Il Consigliere estensore IN C,-Uj _LERIA Il Presidente Ale nd o Centonze O 8 SET 202