Ordinanza — n. 33206/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLI GIONATAN nato a NERETO il 21/04/1978 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribuna di Teramo il 16/07/2018, con cui Gionatan Grilli era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Avverso questa sentenza Gionatan Grilli, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso motivazionale che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato, censurato per l'insussistenza dell'elemento soggettivo e per lo stato di necessità che aveva condizionato la sua condotta illecita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33206/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né, in occasione del controllo di polizia in questione, emergevano le problematiche di salute che avrebbero indotto il ricorrente a violare le prescrizioni impostegli con il foglio di via emesso dal 4 Questore di Teramo il 20/01/2015, legittimando applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen., che appaiono indimostrate. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gionatan Grilli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLI GIONATAN nato a NERETO il 21/04/1978 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribuna di Teramo il 16/07/2018, con cui Gionatan Grilli era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Avverso questa sentenza Gionatan Grilli, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso motivazionale che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato, censurato per l'insussistenza dell'elemento soggettivo e per lo stato di necessità che aveva condizionato la sua condotta illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Gionatan Grilli è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, ai fini della configurazione del reato contestato a Grilli, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila nel rispetto delle emergenze processuali.
Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello dell'Aquila, invero, evidenziava che gli accertamenti di polizia eseguiti nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il brigadiere Pierino Rartalli - risultavano univocamente orientati in senso sfavorevole all'imputato, non consentendo di ipotizzare soluzione processualt alternativa a quella oggetto di vaglio.
Né, in occasione del controllo di polizia in questione, emergevano le problematiche di salute che avrebbero indotto il ricorrente a violare le prescrizioni impostegli con il foglio di via emesso dal 4 Questore di Teramo il 20/01/2015, legittimando applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen., che appaiono indimostrate. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gionatan Grilli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd Centonze iu Enrico Giuseppe Sandrini