Ordinanza — n. 33204/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI MICHAEL nato a CAGLI il 10/12/1992 avverso l'ordinanza del 26/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e contestualmente dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare, che erano state richieste congiuntamente da Michael Marini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33204/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Michael Marini è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, il 18/03/2021, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. Questa rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michael Marini deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI MICHAEL nato a CAGLI il 10/12/1992 avverso l'ordinanza del 26/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e contestualmente dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare, che erano state richieste congiuntamente da Michael Marini.
2. Avverso questa ordinanza Michael Marini, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente 'alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali. Infine, il 18/03/2021, perveniva rituale rinuncia al ricorso per cassazione proposto da Michael Marini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Michael Marini è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, il 18/03/2021, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. Questa rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michael Marini deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'01/07/2021. Il Consigrere estensore Il Presidente Al an ro Centonze 'DEPOSI Giuseppe Sandríni lo IN CAL:(7.2:71Li EF:z