Ordinanza — n. 33201/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILED CHAOUKI nato a TUNISIA( TUNISIA) il 25/02/1982 avverso l'ordinanza del 12/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex 47-ter Ord. pen., che era stato richiesto da Chaouki Miled, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 07/10/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33201/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Chaouki Miled è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILED CHAOUKI nato a TUNISIA( TUNISIA) il 25/02/1982 avverso l'ordinanza del 12/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex 47-ter Ord. pen., che era stato richiesto da Chaouki Miled, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 07/10/2021.
Avverso questa ordinanza Chaouki Miled, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dal condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Chaouki Miled è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a Miled, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).
Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che Chaouki Miled risulta scarcerato prima della celebrazione dell'udienza dell'01/07/2021, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che risulta connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all'impugnazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Chaouki Miled deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini