Ordinanza — n. 33200/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Pasquale Briganti è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua sPecifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca o la sostituzione della misura di sicurezza della casa lavoro applicata al ricorrente, che appaiono vagliati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confrontava. Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'assunto difensivo, secondo cui la misura di sicurezza della libertà vigilata irrogata con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di Lecce l'08/06/2049 imponeva l'unificazione delle ulteriori misure di sicurezza applicate a Briganti, appare smentito dalle emergenze processuali, non risultando che il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento della citata pronuncia comprendesse, direttamente o indirettamente, 114; le vicende giurisdizionali dalle quali scaturiva la misura di sicurezzaAgetto di vaglio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33200/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discendeva che, nel caso di specie, sulla base di un giudizio te ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila riteneva persistente il giudizio di elevata pericolosità sociale formulato nei confronti del ricorrente, che non permetteva l'unificazione delle misure di sicurezza invocate e non consentiva l'accoglimento delle richieste difensive.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pasquale Briganti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di èsonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGANTI PASQUALE nato a LECCE il 05/08/1969 avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava l'appello avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Pescara 1'08/04/2020, con cui era stata respinta l'istanza di revoca o di sostituzione della misura di sicurezza della casa lavoro applicata a Pasquale Briganti, che era stata disposta nei' suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Lecce il 27/05/2014.
2. Avverso questa ordinanza Pasquale Briganti, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 679, 680 cod, proc. pen., 209 cod. pen., conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della revoca o della sostituzione della misura di sicurezza della casa lavoro applicata al ricorrente. Si deduceva, in proposito, che la necessità di revocare o sostituire la misura di sicurezza della casa lavoro discendeva dal fatto che, con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di Lecce l'08/06/2049 - con cui Briganti era stato condannato alla pena di venti anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. -, al ricorrente era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, nella quale dovevano ritenersi assorbite le precedenti misure di sicurezza, con la conseguente Cu unificazione del regime d'istante risultava sottoposto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Pasquale Briganti è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua sPecifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca o la sostituzione della misura di sicurezza della casa lavoro applicata al ricorrente, che appaiono vagliati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confrontava. Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'assunto difensivo, secondo cui la misura di sicurezza della libertà vigilata irrogata con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di Lecce l'08/06/2049 imponeva l'unificazione delle ulteriori misure di sicurezza applicate a Briganti, appare smentito dalle emergenze processuali, non risultando che il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento della citata pronuncia comprendesse, direttamente o indirettamente, 114; le vicende giurisdizionali dalle quali scaturiva la misura di sicurezzaAgetto di vaglio.
Si consideri che la misura di sicurezza della casa di lavoro disposta dal Magistrato di sorveglianza di Lecce il 27/05/2014, della cui legittimità si controverte, derivava dalla misura di sicurezza della libertà vigilata originariamente applicata dalla Corte di assise di appello di Lecce il 06/12/2005. Tale regime rimaneva immutato anche a seguito del provvedimento pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Pavia 1'01/06/2018, che non disponeva alcuna unificazione delle misure di sicurezza, detentive e non detentive, limitandosi a confermare il giudizio di pericolosità sociale effettuato dal Magistrato di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza del 27/05/2014, sopra citata, senza alcun riferimento alla misura di sicurezza della libertà vigilata irrogata a Briganti con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce 1'08/06/204S.
Non può, per converso, non rilevarsi che l'incontroverso spessore criminale di Pasquale Briganti, attestato dalle cinque condanne per associazione di tipo mafiosa riportate, non consente di ritenere attenuato il giudizio di elevata pericolosità sociale espresso nei suoi confronti, anche alla luce del fatto che l'attuale misura di sicurezza della casa lavoro costituiva l'aggravamento del precedente regime, disposto dopo che il ricorrente si era sottratto all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. Si tenga, ulteriormente, presente che il comportamento intramurario tenuto da Briganti, seppure formalmente rispettoso delle regole trattamentali, non consentiva di ritenere attenuato il giudizio di elevata pericolosità sociale espresso nei suoi confronti, dovendosi in proposito richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che «gli atti di osservazione non risultano ad oggi completi e la sperimentazione esterna nonstata ancora avviata, nonostante la presenza di valide risorse esterne [...]».
Ne discendeva che, nel caso di specie, sulla base di un giudizio te ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila riteneva persistente il giudizio di elevata pericolosità sociale formulato nei confronti del ricorrente, che non permetteva l'unificazione delle misure di sicurezza invocate e non consentiva l'accoglimento delle richieste difensive.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pasquale Briganti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di èsonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales nd o Centonze Enri