Ordinanza — n. 33199/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Pescara il 23/01/2017, con cui l'imputato Milton Di Pietrantonio veniva condannato alla pena di dieci mesi, venti "lì rc.4uuí giorni !e I. /8,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 4, comma 14,21ett. a), legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Pescara il 17/10/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In questa cornice, non è possibile dubitare della correttezza della qualificazione delle condotte illecite contestate a Di Pietrantonio ex art. 4, comma 1,,flett. a), legge n. 895 del 1967, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza di questa Corte, correttamente citata nella sentenza impugnata, secondo cui: «È da considerarsi arma da guerra, per il potenziale offensivo che assume, una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio» (Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Trivellato, Rv. 218763-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243376-01).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRANTONIO MILTON nato a PESCARA il 30/06/1988 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Pescara il 23/01/2017, con cui l'imputato Milton Di Pietrantonio veniva condannato alla pena di dieci mesi, venti "lì rc.4uuí giorni !e I. /8,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 4, comma 14,21ett. a), legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Pescara il 17/10/2014.
2. Avverso questa sentenza Milton Di Pietrantonio, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, che veniva censurato sia 'per l'incongruità del compendio probatorio acquisito sia per la mancata assunzione di una prova decisiva per l'accertamento dei fatti di reato, individuata nell'espletamento di una perizia sul liquido repertato sul luogo del delitto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRMO tAZ t% h 1. Il ricorso proposto da =te Di Pietrantonio è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello dell'Aquila, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nell'immediatezza dei fatti risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, in conseguenza delle verifiche eseguite dal teste Maurizio Petíaccia, appartenente al nucleo artificieri della Questura di Pescara, che aveva accertato le elevate potenzialità offensive della bottiglia incendiaria repertata il 17/10/2014, rilevando che il liquido esaminato era solvente nitro, un preparato chimico altamente infiammabile.
In questa cornice, non è possibile dubitare della correttezza della qualificazione delle condotte illecite contestate a Di Pietrantonio ex art. 4, comma 1,,flett. a), legge n. 895 del 1967, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza di questa Corte, correttamente citata nella sentenza impugnata, secondo cui: «È da considerarsi arma da guerra, per il potenziale offensivo che assume, una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio» (Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Trivellato, Rv. 218763-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243376-01).
Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Milton Di Pietrantonio derivava da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato da parte dei Giudici di merito, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite che gli venivano contestate e delle fonti di prova sulla base delle quali veniva formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello dell'Aquila, priva di rilievo appare la doglianza relativa alla necessità di disporre una perizia sulla natura del liquido contenuto nella bottiglia incendiaria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., dovendo richiamarsi in proposito la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:
«Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Milton Di Pietrantonio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AleArn ro Centonze Enrico Gi