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Ordinanza — n. 33197/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33197/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33197/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIATERRA LUCA nato a LORETO il 01/09/1973 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare richiesto da Luca Mangiaterra, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in sei mesi di reclusione. Avverso questa ordinanza Luca Mangiaterra, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo che intendeva intraprendere.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da .C.44.1seigipe--ge344463zzo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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provvedimento di reinserimento assistenza riabilitativa revoca dell'annullamento durata del successo d'integrazione riabilitazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIATERRA LUCA nato a LORETO il 01/09/1973 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare richiesto da Luca Mangiaterra, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in sei mesi di reclusione. Avverso questa ordinanza Luca Mangiaterra, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo che intendeva intraprendere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Luca Mangiaterra è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati; OjIrc.ci+e. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati en;rtarrtarrrentry che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico negativo, fondato sul (251 problematico vissuto criminale di Luca Mangiaterra, che risultava gravata" da diversi precedenti penali, per l'ultimo dei quali aveva finito di scontare la pena 1'11/11/2016. Tali elementi di giudizio inducevano il Tribunale di sorveglianza di Ancona a ritenere inidonea la detenzione domiciliare ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale proprie del beneficio penitenziario invocato, atteso l'elevato pericolo di ricaduta nel reato del condannatot, h man ca too Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Luca Mangiaterra su una valutazione complessiva della sua personalità, che appariva giustificata dagli elementi informativi richiamati nel provvedimento e rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste. Tale, imprescindibile, vaglio giurisdizionale deve essere fondato sulle emergenze del caso concreto e deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica del vissuto criminale seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01;

Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da .C.44.1seigipe--ge344463zzo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e en versdnrerr_ndella somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndro Centonz