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Ordinanza — n. 33196/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33196/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33196/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Sassari il 03/06/2019, con cui Salvatore Solinas, riconosciute le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Sassari il 13/09/2015.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33196/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi luogo del reato sanzione penale reati violenti delitto preterintenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Salvatore Solinas discendeva da una valutazione ineccepibile delle condotte illecite oggetto di contestazione, vagliate dalla Corte territoriale sassarese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLINAS SALVATORE nato a SASSARI il 09/03/1975 c.o64.4AU V avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Sassari il 03/06/2019, con cui Salvatore Solinas, riconosciute le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Sassari il 13/09/2015.

2. Avverso questa sentenza Salvatore Solinas, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, ce`hurato per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui gli accadimenti criminosi si erano concretizzati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Salvatore Solinas è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale sassarese in conformità delle emergenze probatorie. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;

Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, invero, evidenziava che gli accertamenti eseguiti dalle Forze dell'Ordine nell'immediatezza dei fatti - all'esito dei quali veniva sequestrato il coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri detenuto da Salvatore Solinas - risultavano univocamente orientati in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Solinas, per il reato che gli veniva contestato ex art. 4 legge n. 110 del 1975, conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato e delle potenzialità offensive del coltello a serramanico sequestrato durante il controllo di polizia dal quale traeva origine il presente procedimento.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Salvatore Solinas discendeva da una valutazione ineccepibile delle condotte illecite oggetto di contestazione, vagliate dalla Corte territoriale sassarese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni della condotta illecita dell'imputato. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Solinas, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto dell'elevata pericolosità dell'arma da taglio sequestrata dalle Forze dell'Ordine procedentitla particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). glinZít£NNey,b. faholèti gì 31t3ltsa »4, la a4ava az.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Solinas deve esserkItit.ht 451kscp. dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Pres