Italian Court dismisses negative jurisdiction conflict when second judge claims a third judge is competent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible a negative jurisdictional conflict raised by the Syracuse Court against the Catania Court. While Catania refused jurisdiction, Syracuse initially claimed competence but later argued that Trapani was the proper forum, creating a dispute between two courts. The Court ruled that no negative conflict exists when the second judge, despite rejecting the first, identifies a third competent judge, thereby resolving the procedural deadlock without Cassation intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615-ter cod. pen.; Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SIRACUSAnei confronti di: TRIBUNALE CATANIAcon l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSA4eitzrem-943~ertt udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 17/09/2019 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava la sua incompetenza territoriale, nel procedimento penale iscritto a carico di Giovanni Ligotti, per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., per essere competente il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica. Il provvedimento denegatorio della competenza territoriale adottato dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, si fondava sull'assunto che i fatti di reato per i quali si procedeva nei confronti dell'imputato rientravano nella competenza territoriale del Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, al quale andavano trasmessi gli atti processuali 2.
Investito della competenzaaprocedere in ordine al reato B2t;..2 di cui all'art. 615-ter cod. pen., così come ascritto all'imputato Giovanni Ligotti, il ....— Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 12/11/2020, sollevava conflitto di competenza negativo avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, aveva denegato la sua competenza. Nel sollevare conflitto di competenza negativo, a sua volta, il Tribunale di Siracusa osservava che, nel caso di specie, occorreva tenere conto del fatto che il reato contestato all'imputato era stato commesso a Castellamare del Golfo, con la conseguenza che la competenza a procedere nei confronti di Giovanni Ligotti doveva essere individuata in un ulteriore ufficio giudicante, indicato nel Tribunale di Trapani.
Ne discendeva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, a procedere nei confronti dell'imputato Giovanni Ligotti, donde la proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto di competenza negativo sollevato dal Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, è inammissibile.
2. Osserva il Collegio che i conflitti negativi di competenza, che risultano connotati dal contemporaneo rifiuto di due organi giudiziari a prendere conoscenza dello stesso procedimento, necessitano dell'adozione di formali provvedimenti con cui due organi contestualmente manifestano la decisione di non provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l'altro organo e determinando così la stasi del procedimento, che non è risolubile senza l'intervento della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 26373 del 24/01/2017, Orbulescu, Rv. 270116-01;
Sez. 1, n. 3257 del 06/07/1992, Mura, Rv. 191594-01). Ne discende che, laddove, come nel caso di specie, il secondo dei due giudici investito della posizione processuale di un imputato, non ritenga competente il giudice che ha denegato la sua competenza, ma un terzo giudice - nel nostro caso indicato dal Tribunale remittente nel Tribunale di Trapani, in composizione monocratica -, non sussiste alcun conflitto negativo di competenza, legittimante l'intervento risolutivo della Corte di cassazione. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:
«Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice» (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Levi, Rv. 278489-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Cinnmino, Rv. 232927-01). Ne discende che, nel caso di specie, sulla scorta di quanto affermato nella stessa ordinanza remittente, non ricorrono i presupposti per affermare la sussistenza di un conflitto di competenza negativo tra il Tribunale di Catania e il Tribunale di Siracusa, che, conseguentemente, relativamente al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. contestato all'imputato Giovanni Ligotti, deve essere dichiarato inammissibile.
Gli atti processuali, pertanto, devono essere restituiti al Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, che, con le forme previste dal codice di rito con riferimento alla fase nella quale pende il procedimento penale instaurato nei confronti dell'imputato Giovanni Ligotti per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., potrà provvedere alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ritenuta competente.
3. Sulla base degli elementi • che si sono considerati deve dichiararsi l'insussistenza del conflitto di competenza in esame, disponendosi conseguentemente la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, per l'ulteriore prosecuzione del presente procedimento.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aless,. Avo ientonze Enrico Giu