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Ordinanza — n. 33193/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33193/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33193/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Pasquale Apicella è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che, nei provvedimenti che dispongono l'applicazione o la proroga del regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è stabilito dal comma 2- sexies della disposizione in esame, a tenore della quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, funzionalmente competente, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33193/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pasquale Apicella deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del • ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie domanda d'asilo di rom prova del rischio persecuzione decisioni incidentali massima inquisitoria sociale legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APICELLA PASQUALE nato a CASAL DI PRINCIPE il 13/03/1968 avverso l'ordinanza del 02/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Pasquale Apicella avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. emesso dal Ministro della Giustizia il 24/04/2019. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma l'applicazione del regime differenziato in esame era giustificato da una pluralità di elementi convergenti, costituiti dall'inserimento stabile di Pasquale Apicella nel raggruppamento camorristico denominato "Clan dei Casalesi" e dal ruolo svolto in tale ambito consortile dal ricorrente, grazie all'apporto di soggetti storicamente inseriti nello stesso contesto.

2. Avverso questa ordinanza Pasquale Apicella, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e urAMI:ladat della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle emergenze processuali, sulla base delle quali doveva escludersi la persistenza dei collegamenti consortili del ricorrente con l'ambiente criminale casalese posto a fondamento del provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Pasquale Apicella è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che, nei provvedimenti che dispongono l'applicazione o la proroga del regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è stabilito dal comma 2- sexies della disposizione in esame, a tenore della quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, funzionalmente competente, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U, n. 25080, del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto dalla difesa del ricorrente unitamente alla violazione di legge, che, sotto questo profilo censorio, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi parametri ermeneutici, osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, soffermandosi sull'evoluzione del "Clan dei Casalesi", storicamente attivo nell'area casertana, nel quale il ricorrente gravitava fin da epoca risalente, svolgendo un ruolo decisivo per le dinamiche di tale consorteria, rilevante, come evidenziato a pagina 3 del provvedimento impugnato, soprattutto «in momenti decisionali delicati in ordine alla strategia criminale per ribadire la sovranità territoriale con attività violente, stante le difficoltà in periodi di crisi economica di reperire somme per il sostegno delle famiglie dei carcerati e degli stessi affiliati».

Su tali specifici profili valutativi, si richiamavano le note informative trasmesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Direzione Nazionale Antimafia, in cui si citavano i contatti che Pasquale Apicella manteneva con il suo ambiente criminale di provenienza, attestati dalla vicinanza del ricorrente con gli attuali vertici del sodalizio camorristico casalese, che induce a ritenere recessivo il dato dell'assenza di procedimenti penali attivati, in tempi recenti, nei confronti del ricorrentee o11e sn.. corrtIh. c,,vtdo Wt. bract.uu 1 ,1z ./ 3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pasquale Apicella deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del • ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremita in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale ro Centonze En