Ordinanza — n. 33189/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Andrea Iozzi è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'atto di impugnazione in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Macerata. Si consideri che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui le pene condonate ad Andrea Iozzi, a titolo di indulto, conseguivano ai provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 23/03/2007, dal Tribunale di Fermo il 15/01/2008, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 05/03/2009 e dal Tribunale di Teramo il 07/11/2007.Costituisce un dato parimenti incontroverso quello secondo cui, a seguito del provvedimento di cumulo di pene detentive emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste il 10/03/2003 relativamente alle i sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-6 dello stesso provvedimento, era stata condonata la pena di tre anni di reclusione, inferiore a quella indicata nel provvedimento impugnato - che ammontava a tre anni, dieci mesi di reclusione e 3.682.92 euro -, ma pur sempre ricompresa nei limiti di cui all'art. 1 legge n. 241 del 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33189/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Andrea Iozzi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZZI ANDREA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 10/12/1968 avverso l'ordinanza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udit'a la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila disponeva la 'revoca del beneficio dell'indulto precedentemente concesso ad Andrea Iozzi - per complessivi tre anni, dieci mesi di reclusione e 3.682.92 euro - con i provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 23/03/2007, dal Tribunale di Fermo il 15/01/2008, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 05/03/2009 e dal Tribunale di Teramo il 07/11/2007. L'ordinanza revocatoria conseguiva alla condanna riportata da Iozzi alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per un delitto consumato 1'01/10/2008.
2. Avverso questa ordinanza Andrea Iozzi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, .deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli 671 cod. proc. pen. e 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, conseguente al fatto che, a seguito del provvedimento di cumulo di pene detentive emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste il 10/03/200t era stata condonata la pena di tre anni di reclusione, che risultava inferiore a quella indicata nel provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Andrea Iozzi è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che l'atto di impugnazione in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Macerata. Si consideri che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui le pene condonate ad Andrea Iozzi, a titolo di indulto, conseguivano ai provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 23/03/2007, dal Tribunale di Fermo il 15/01/2008, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 05/03/2009 e dal Tribunale di Teramo il 07/11/2007.Costituisce un dato parimenti incontroverso quello secondo cui, a seguito del provvedimento di cumulo di pene detentive emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste il 10/03/2003 relativamente alle i sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-6 dello stesso provvedimento, era stata condonata la pena di tre anni di reclusione, inferiore a quella indicata nel provvedimento impugnato - che ammontava a tre anni, dieci mesi di reclusione e 3.682.92 euro -, ma pur sempre ricompresa nei limiti di cui all'art. 1 legge n. 241 del 2006.
Ne discende che, tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 1, comma 3, legge n. 241, la condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per un delitto consumato 1'01/10/2008 imponeva la revoca del beneficio dell'indulto precedentemente concesso a Iozzi, rendendo destituito di fondamento l'assunto difensivo. Si consideri, in ogni caso, che il ricorrente non ha interesse alla correzione di un'eventuale assenza di coincidenza tra le pene revocate e quelle inferiori, ma contenute nei tre anni, risultanti dalla successiva applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. tra le frazioni sanzionatoriecondonate, atteso che il provvedimento di revoca dell'indulto riferito alle pene originariamente condonate è formalmente corretto e non potrebbe comunque comportare l'espiazione di una pena superiore a quella risultante dal successivo riconoscimento della continuazione in executivis.
Non può, in proposito, non richiamarsi l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693- 01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Andrea Iozzi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale s nd o Centonze Enrico G