Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks re-evaluation of parole revocation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to identify specific grounds for censure and instead sought a re-evaluation of the parole revocation decision. The lower court had revoked the conditional release based on a serious brawl involving the appellant and others, finding his conduct incompatible with the rehabilitative path. The Court ruled that the trial court correctly assessed the factual circumstances and legal requirements without error, rendering the appellant's arguments manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pén.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not identify specific grounds for censure and merely seeks a re-evaluation of the facts or the application of the law by the lower court.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO SERGIO nato a LANCIANO il 28/11/1978 avverso l'ordinanza del 21/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila disponeva la revoca del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 T.U. stup., che era stato precedentemente concesso a Sergio Di Rocco, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare. Avverso tale ordinanza Sergio Di Rocco, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso dal condannato e dell'effettiva consistenza delle infrazioni che gli venivano contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca del beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 T.U. stup., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutate le risultanze processuali, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che Sergio Di Rocco, il 26/06/2020, era stato coinvolto in una rissa verificatasi in un'arteria urbana di Lanciano, alla quale, tra l'altro, avevano preso parte Laura Guarnieri, Gaetano Guarnieri, Sante Guarnieri, Kevin Guarnieri, Enzo Manzi, Federico Cervelli e Denis Manzi.
Si evidenziava, al contempo, che la violenza della rissa era dimostrata dal fatto che erano stati accompagnati presso il locale nosocomio numerosi rissanti. Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e della gravità della vicenda nella quale Sergio Di Rocco risultava coinvolto, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 del provvedimento impugnato, evidenziava che il «prevenuto, con il comportamento posto in essere, si è dimostrato del tutto immeritevole del concesso beneficio, essendo la sua condotta rivelatrice del sostanziale fallimento del percorso di reinserimento avviato».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sergio Di Rocco deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pén.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini