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Ordinanza — n. 33187/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of parole eligibility criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33187/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Abrahim El Moutaouakil inadmissible, ruling it based on manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the lower tribunal failed to consider his rehabilitative progress and the minor nature of his offenses, yet the court found no specific legal errors to correct. The decision emphasized that the lower court correctly utilized behavioral signals, including recent criminal alerts and prior serious offenses, to assess the detainee's lack of participation in the educational program required for early release.

Regesto Legislator

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Art. 54 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a parole decision must identify specific legal errors; generic requests for re-evaluation of the detainee's conduct and rehabilitation status are inadmissible as they do not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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parole eligibility early release rehabilitation assessment inadmissible appeal behavioral signals educational program manifestly unfounded allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 54 Ord. pen.
Il provvedimento impugnato, pertanto, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone
Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo
267245-01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo, Rv.
Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, Torcasio
Sez. 1, n. 7117 dell'08/11/2007, Perrone
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUTAOUAKIL ABDRAHIM nato a ROVERETO il 26/05/1992 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 06/10/2020 il Tribunale di sorveglianza di Trento rigettava il reclamo proposto da Abrahlim El Moutaouakil avverso l'ordinanza TA,Caro pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di eaptcreardtrri) il j214/0f/2010, con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata presentata in relazione ai semestri compresi tra il 09/03/2015 e il 10/07/2015, tra 1'11/02/2018 e il 12/02/2018, tra il 20/11/2018 e il 21/11/201 tra il 21/11/2019 e il 15/04/2020, tra il 22/05/2020 e il 26/06/2020.

2. Avverso questa ordinanza Abrahipm El Moutaouakil, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Trento con un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le emergenze processuali. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Trento non aveva tenuto conto del modesto disvalore delle violazioni commesse da El Moutaouaki e del percorso rieducativo intrapreso durante il periodo di detenzione, sul quale nel provvedimento impugnato ci si esprimeva in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Abrahii gm El Moutaouakil è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua specifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da El Moutaouaki, che appaiono valutati dal Tribunale di sorveglianza di Trento nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confronta. L'ordinanza impugnata, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che Abrahpim El Moutaouakil, in un arco temporale che lambiva quelli in esame, era stato segnalato per i reati di ricettazione ed evasione, con apposite informative trasmesse nelle date del 25/02/2019 e del 07/03/20/9.

Si richiamavano, al contempo, i delitti di furto aggravato e tentato furto aggravato, commessi dal ricorrente nelle date del 19/06/2016 e dell'11/02/2018. Tali comportamenti criminosi, per effetto delle loro incontroverse connotazioni di serialità, assumevano una valenza altamente negativa ai fini del vaglio del percorso trattamentale intrapreso da Abrahpim El Moutaouakil, rendendo evidente l'atteggiamento di rifiuto dell'opera rieducativa attivata nei suoi confronti, indispensabile ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata.

Il provvedimento impugnato, pertanto, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti gli elementi da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, nel cui contesto i comportamenti segnalati dalle forze dell'ordine, anche laddove non rilevanti sul piano penale o non sovrapponibili cronologicamente con le frazioni detentive in esame, assumono un C3 rchh, rilievo altamente sintomatico dell—percorso rieducativo intrapreso dal detenuto durante l'esecuzione della pena.

Non v'è dubbio, infatti, che eventuali trasgressioni comportamentali del detenuto, soprattutto se ripetute nel tempo, come nel caso di El Moutaouakil, assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo, Rv. 263428-01). In questa direzione, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Trento nel valutare l'istanza presentata da El Moutaouakil, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:

«In tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza» (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme anche, Sez. 1, n. 7117 dell'08/11/2007, dep. 2008, Perrone, Rv. 239303-01).3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da AbrahOim El Moutaouakil deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso '01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze En