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Ordinanza — n. 33186/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33186/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33186/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Alessio Attanasio è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che, con l'istanza presupposta, Alessio Attanasio aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza Novara di tenere conto del conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, in relazione all'inottemperanza del provvedimento giurisdizionale che aveva consentito lo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, chiedendo che, nelle more, si provvedesse alla sostituzione del precedente commissario ad acta. Tale nomina, secondo il ricorrente, si imponeva allo scopo di impedire il procrastinarsi della situazione di inottemperanza del provvedimento giurisdizionale presupposta, in conseguenza della quale il detenuto aveva denunciato la direttrice della Casa circondariale di Parma.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33186/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessio Attanasio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese revisione in materia d'asilo minaccia per la sicurezza pubblica sicurezza dei lavoratori e della popolazione asilo per minori

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 11/11/2019 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Novara dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta avanzata da Alessio Attanasio finalizzata a ottenere l'ottemperanza di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che aveva consentito lo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità. La richiesta di ottemperanza veniva avanzata dal detenuto a margine della denuncia presentata contro la direttrice della Casa circondariale di Parma, che, dapprima, aveva impedito lo scambio di generi alimentari controverso e, successivamente, non aveva ottemperato al provvedimento giurisdizionale con cui era stata accolta l'istanza di Attanasio.

2. Avverto questo decreto Alessio Attanasio, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Magistrato di sorveglianza di Novara, in pendenza del conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, non poteva esimersi dal pronunciarsi sull'istanza presentata dal ricorrente e doveva ritenersi investito della competenza a provvedere sulla richiesta di ottemperanza oggetto di vaglio, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Alessio Attanasio è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che, con l'istanza presupposta, Alessio Attanasio aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza Novara di tenere conto del conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, in relazione all'inottemperanza del provvedimento giurisdizionale che aveva consentito lo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, chiedendo che, nelle more, si provvedesse alla sostituzione del precedente commissario ad acta. Tale nomina, secondo il ricorrente, si imponeva allo scopo di impedire il procrastinarsi della situazione di inottemperanza del provvedimento giurisdizionale presupposta, in conseguenza della quale il detenuto aveva denunciato la direttrice della Casa circondariale di Parma.

A fronte di tale richiesta, il Magistrato di sorveglianza di Novara evidenziava correttamente che il commissario ad acta era già stato nominato, con provvedimento n. 1114/16 SIUS, allo scopo di dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria che aveva consentito lo scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, rendendo destituite di fondamento le pretese avanzate dal ricorrente, finalizzate all'esercizio di poteri non rientranti tra le sue competenze funzionali. Né era possibile al Magistrato di sorveglianza di Novara sindacare le modalità con cui il commissario ad acta esercitava i suoi poteri, non risultando tale profilo, pur astrattamente censurabile ex artt. artt. 14-ter e 35-bis, comma 5, Ord. pen., oggetto di una specifica doglianza del ricorrente, che si era limitato a richiamare il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, peraltro introducendo elementi di giudizio estranei all'originario procedimento di ottemperanza.

Ne consegue che, pur essendo incontroverso il diritto del detenuto di fare valere le sue pretese giuridiche nel rispetto nei principi affermati dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 135 del 2013), le modalità con cui venivano prospettate le doglianze di Attanasio appaiono irrispettose del combinato disposto degli artt. 14-ter e 35-bis, comma 5, Ord. pen., mirando a introdurre elementi di giudizio estranei al procedimento di ottemperanza già instaurato. Sul punto, si ritiene utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il «procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse» (Sez. 1, n. 39412 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessio Attanasio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e t:11~. -PHItzliss della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Alend o Centonze Enrico Giusepp