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Ordinanza — n. 33185/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33185/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33185/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Mohamed Aziz è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di (O I4 sorveglianza di Bo>gna in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Rota Il Tribunale di sorveglianza di Bol na, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea ZhEkt applicazione della legge penitenziaria, formulando, (gC.11J a base della nota - informativa della Questura di Bologna del 28/09/2020, un giudizio adeguato sulla personalità criminale di Aziz.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33185/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mohamed Aziz deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom asilo a famiglia siriana richiedente l'asilo mongolo motivo della detenzione allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZIZ MOHAMED nato il 23/02/1982 avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO agtift 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stata presentata da Mohamed Aziz ex art. 47 Ord. pen., in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in quattro anni di reclusione, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativa alla detenzione invocata.

2. Avverso questa ordinanza Mohamed Aziz, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Romq Bolpgna con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità dell'istante, del disvalore delle condotte illecite presupposte e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo la condanna della cui esecuzione si controverte. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Mohamed Aziz è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di (O I4 sorveglianza di Bo>gna in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Rota Il Tribunale di sorveglianza di Bol na, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea ZhEkt applicazione della legge penitenziaria, formulando, (gC.11J a base della nota - informativa della Questura di Bologna del 28/09/2020, un giudizio adeguato sulla personalità criminale di Aziz.

Si segnalava, tra l'altro, che il ricorrente era stato recentemente denunciato per frode informatica, con la conseguenza che appariva evidente, come evidenziato a pagina 3 del provvedimento impugnato, che non vi «era alcuna volontà da parte del soggetto di rispettare le regole reiteratamente violate [...]». aoRik Il Tribunale di sorveglianza di B9kAna, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Mohamed Aziz su una valutazione complessiva della sua personalità, che appariva giustificata dagli elementi informativi richiamati nel provvedimento e rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari, di volta in volta, richiesti. Questo, imprescindibile, vaglio giurisdizionale deve essere fondato sulle emergenze del caso concreto e deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica del vissuto criminale seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01;

Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mohamed Aziz deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale ane o Centonze Enric