Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting new factual merit review of prison regime extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Paolo Di Lauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant challenged the lower court's extension of a differentiated prison regime, arguing the Tribunal failed to properly evaluate his criminal associations. The Court ruled that the appeal sought a new assessment of factual circumstances, which is strictly prohibited in cassation proceedings limited to legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: The cassation review of orders extending differentiated detention regimes is limited to legal violations, excluding any attempt to re-evaluate the factual merit of the underlying circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAURO PAOLO nato a NAPOLI il 26/08/1953 avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Paolo Di Lauro avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. emesso dal Ministro della Giustizia il 05/09/2019. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma l'applicazione del regime differenziato in esame era giustificato da una pluralità di elementi convergenti, costituiti dall'inserimento stabile di Paolo Di Lauro nell'omonima consorteria camorristica - attiva nelle aree partenopee di Secondigliano e di Scampia - e dal ruolo egemonico svolto in tale ambito consortile dal ricorrente, grazie all'apporto di soggetti storicamente inseriti nello stesso contesto.
2. Avverso questa ordinanza Paolo Di Lauro, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle emergenze processuali, sulla base delle quali doveva escludersi la persistenza dei collegamenti consortili del ricorrente con l'ambiente camorristico partenopeo posto a fondamento del provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Paolo Di Lauro è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che, nei provvedimenti che dispongono l'applicazione o la proroga del regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è stabilito dal comma 2- sexies della disposizione in esame, a tenore della quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, funzionalmente competente, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi in cui la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi che la violaziosne di legge possa fj- ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto, a la difesa del ricorrente unitamente alla violazione di legge, che non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi parametri ermeneutici, deve osservarsi che il ricorso in esame, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito di elementi circostanziali, che, in quanto tali, sono insindacabili in sede di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, soffermandosi in particolare sull'evoluzione del clan Di Lauro, attivo nelle aree partenopee di Secondigliano e di Scampia, nel quale gravitava il ricorrente fin da epoca risalente, svolgendo un ruolo decisivo per le dinamiche di tale consorteria, essendo il fondatore dello stesso sodalizio. Su tali specifici profili valutativi, si richiamavano le note informative trasmesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Direzione Nazionale Antimafia, alle quali ci si riferiva nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 410 5 ell'ordinanza impugnata, in cui si richiamavano i contatti che Paolo Di Lauro manteneva con il suo ambiente criminale di provenienza, attestato dai suoi rapporti con gli attuali vertici del sodalizio camorristico, rappresentati dal figlio del ricorrente, Vincenzo Di Lauro, tuttora in libertà e attivo nell'area nella quale è storicamente radicata la consorteria in esame.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Di Lauro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale ai/1., ji iir Centonze Enri