Ordinanza — n. 33182/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Bologna l'11/01/2019, con cui l'imputato Said Rami era stato condannato alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 4, comml ltglett. a), legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Crevalcore nella notte tra 1'11/03/2011 e il 12/03/2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33182/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Said Rami deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI SAID nato il 25/04/1985 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; t VI
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Bologna l'11/01/2019, con cui l'imputato Said Rami era stato condannato alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 4, comml ltglett. a), legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Crevalcore nella notte tra 1'11/03/2011 e il 12/03/2011.
2. Avverso questa sentenza Said Rami, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato - censurato sia per l'incongruità del compendio probatorio acquisito sia per la configurazione del reato contestato ex art. 4, comma 1421ett. a), legge n. 895 del 1967 - e della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponevano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le argomentazioni poste a fondamento dell'originario atto di impugnazione venivano richiamate nelle memorie difensive depositate nell'interesse dell'imputato, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Said Rami è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Bologna, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nell'immediatezza dei fatti risultava . univocamente orientato in senso sfavorevole a Said Rami, per effetto del riconoscimento operato dalla persona offesa Abdelghani Innmaoui - che era il titolare della discoteca "Kappados" di Crevalcore, contro cui venivano lanciate le bottiglie molotov in contestazione - e dal teste Gheorghe Mitica. Le dichiarazioni dei due testimoni oculari, infatti, convergevano nell'indicare il ricorrente come il soggetto che si era allontanato poco prima dalla discoteca unitamente ad altri tre giovani e come l'autista dell'autovettura BMW station wagon di colore scuro che si spostava a forte velocità dal luogo del delitto dopo il lancio delle bottiglie incendiarie.
In questa cornice, eventuali discrasie dichiarative relative alla tipologia di autovettura a bordo della quale l'imputato si allontanava dal luogo del delitto non valgono a inficiare l'identificazione del ricorrente quale autore del reato oggetto di contestazione, non residuando dubbi, all'esito dei giudizi di merito, sul riconoscimento effettuato dai testi Abdelghani Immaoui - che era il titolare della discoteca "Kappados" di Crevalcore, contro cui venivano lanciate le bottiglie incendiarie - e dal teste Gheorghe Mitica. Né può attribuirsi alcun rilievo alle censure difensive relative all'erronea qualificazione delle condotte illecite contestate a Rami ex art. 4, comma 14,21ett. a), legge n. 895 del 1967, dovendosi in proposito richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente citata nella sentenza impugnata, secondo cui:
«È da considerarsi arma da guerra, per il potenziale offensivo che assume, una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio» (Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Trivellato, Rv. 218763-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243376-01). Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Said Rami conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato da parte dei Giudici di merito bolognesi, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite che gli venivano contestate e delle fonti di prova sulla base delle quali veniva formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente.
In questa, univoca, cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Rami discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito bolognesi sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocata dal suo difensore, anche alla luce della pericolosità degli strumenti incendiari cui si controverte, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01;
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Said Rami deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ro