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Ordinanza — n. 33180/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33180/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33180/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto .cla Giuseppe Graviano avverso il decreto di trattenimento della missiva in partenza, trasmessa alla madre, Vincenza Quartararo, disposto dal Presidente della Corte di assise di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen. Il rigetto del reclamo, in particolare, riguardava il decreto di trattenimento della corrispondenza emesso il 12/07/2019, che era stato adottato nei confronti di Giuseppe Graviano - detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen. per reati di criminalità organizzata - sull'assunto che le frasi criptiche contenute nella missiva indirizzata alla genitrice potessero contenere messaggi diretti all'esterno della struttura penitenziaria.

Regesto Legislator

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art. 15 della Costituzione, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33180/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Graviano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritto alla corrispondenza comunicazione degli elementi a carico documenti soggetti a un trattamento particolare documenti sensibili minaccia contro le autorità minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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art. 15 della Costituzione
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 23/01/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto .cla Giuseppe Graviano avverso il decreto di trattenimento della missiva in partenza, trasmessa alla madre, Vincenza Quartararo, disposto dal Presidente della Corte di assise di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen. Il rigetto del reclamo, in particolare, riguardava il decreto di trattenimento della corrispondenza emesso il 12/07/2019, che era stato adottato nei confronti di Giuseppe Graviano - detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen. per reati di criminalità organizzata - sull'assunto che le frasi criptiche contenute nella missiva indirizzata alla genitrice potessero contenere messaggi diretti all'esterno della struttura penitenziaria.

2. Avverso questa ordinanza Giuseppe Graviano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati attraverso un percorso argomentativo incongruo, che non esplicitava le ragioni che giustificavano la misura censurata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giuseppe Graviano è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che, in materia di trattenimento della corrispondenza dei detenuti, il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni della legge penitenziaria, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patplogie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile il percorso motivazionale seguito dal giudice ovvero quando le linee argomentative del provvedimento non consentano di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 18-ter Ord. pen. per l'adozione della misura restrittiva (Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978-01;

Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850-01). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, deve osservarsi che il ricorso di Graviano non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti applicativi del provvedimento di trattenimento della corrispondenza in partenza che era stato emesso nei suoi confronti dal Presidente della Corte di assise di Reggio Calabria. Si consideri, in proposito, che il Tribunale di Reggio Calabria si pronunciava sul decreto di trattenimento della corrispondenza emesso il 12/07/2019, che veniva analiticamente richiamato nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che, già sotto questo profilo, le censure formulate dalla difesa di Giuseppe Graviano appaiono smentite dalle risultanze processuali, dalle quali si evincono in termini certi gli ambiti comunicativi su cui la misura limitativa della corrispondenza disposta dal Presidente della Corte di assise di Reggio Calabria interveniva.

Il Tribunale di Reggio Calabria, al contempo, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, nel contesto della condizione di detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di Graviano, evidenziando, a pagina 2 del provvedimento impugnato, in linea con quanto affermato dal Presidente della Corte di assise di Reggio Calabria, che l'utilizzo di «termini come "collaboratori", il riferimento ad un accordo della famiglia su un tema non ben definito ma tenuto, con evidenza, nascosto, al punto da essere scoperto dal fratello e dal figlioccio di quest'ultimo; l'improvviso ed apparente cambio di argomento, che per la tematica e per la connotazione incidentale della trattazione appare con valenza criptica, sono solo alcune delle incongruenze che inducono il collegio a ritenere che non è verosimile che le espressioni usate corrispondano al significato apparente».

Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, alla luce della condizione di detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di Giuseppe Graviano, ci si trova di fronte a una motivazione idonea a fare comprendere il percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato nei confronti del ricorrente dal Presidente della Corte di assise di Reggio Calabria, che appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18 -ter della I. n. 354 del 1975, come modificato dalla legge n. 95 del 2004» (Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, Bosti, Rv. 248676-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Graviano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso V01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale k.nd o Cent