Cassation court dismisses appeal against parole revocation due to lack of specific grounds for re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request sought a general re-evaluation of parole revocation grounds rather than specific legal errors. The lower court had revoked Bruno Cirillo's home detention benefit based on his involvement in a violent brawl, citing incompatibility with social reintegration. The appellate court found the original decision properly weighed these facts and rejected the argument that the reasoning was incongruous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a parole revocation order is inadmissible if it fails to identify specific grounds for censure and instead attempts to trigger a general re-evaluation of the factual and legal premises already assessed by the supervisory tribunal.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO BRUNO nato a OPPIDO MAMERTINA il 07/03/1980 avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria disponeva la revoca del beneficio penitenziario dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ex art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, che era stato precedentemente concesso a Bruno Cirillo, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare. Avverso tale ordinanza Bruno Cirillo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabrial con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso dal condannati' e del disvalore delle violazioni che gli venivano contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ex art. 1 legge n. 199 del 2010, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che Bruno Cirillo, il 05/08/202P, era stato coinvolto in una rissa verificatasi in un'arteria urbana di .
Messigna, una frazione di Oppido Mamertino4, alla quale avevano preso parte anche Matteo Surace, Salma Irrighen, Antonio Surace, Emily Surace, Abigal Surace e Ryan Surace. Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e della gravità della vicenda nella quale Cirillo risultava coinvolto, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, evidenziava che «la condotta delittuosa posta in essere nelle circostanze sopra descritte da Cirillo Bruno (e dai correi) è da ritenersi assolutamente incompatibile con la prosecuzione della misura concessagli, oltre che sintomatica di carenza di volontà di reinserimento sociale e di rinnovata pericolosità sociale [...]».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Bruno Cirillo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AlesanQ1ro Centonze Enrico Giuseppe Sandrini D IN E