Ordinanza — n. 33175/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPAGALLO MICHELE nato a BARI il 19/09/1992 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Trani, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Michele Pappagallo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti A e B del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale. Avverso questa ordinanza Michele Pappagallo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33175/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Pappagallo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPAGALLO MICHELE nato a BARI il 19/09/1992 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Trani, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Michele Pappagallo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti A e B del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale. Avverso questa ordinanza Michele Pappagallo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.
Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione tranese, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra i reati di cui si assumeva la preordinazione criminosa, ascritti al ricorrente ex art 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Trani. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le violazioni della misura della sorveglianza speciale contestate a Pappagallo.
Invero, tertrfflti reato commessi da Michele Pappagallo non risultavano tra loro omogenee; sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei fatti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte risultavano connotate da estemporaneità - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui le violazioni di cui si controverte erano state commesse, compreso tra il 30/09/2014 e il 04/02/2015, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Pappagallo, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Pappagallo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini