Ordinanza — n. 33172/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMILIA ANDREA nato a PALERMO il 01/08/1975 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; E IN DIRITTO Semilia Andrea, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato, per quanto qui interessa, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con due sentenze, pronunciate nei suoi confronti, irrevocabili il 6.07.1994 e il 12.01.1995, oggetto di provvedimento di cumulo emesso il 4.03.2020, avendo il Semilia commesso nel quinquennio il nuovo delitto di cui all'art. 416 cod.pen., giudicato (unitamente ad altri) con sentenza 25.01.2016 della Corte d'appello di Bologna e commesso dal giugno al settembre 1999; deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 168 cod.pen., in quanto la data di consumazione del reato associativo accertato con la sentenza 25.01.2016 coincideva con la data finale del settembre 1999, eccedente il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza divenuta irrevocabile il 6.07.1994.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod.pen; Ordinanza — n. 33172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen. ha - pacificamente - natura permanente e dunque si consuma nel momento iniziale della condotta illecita, anche se la consumazione perdura fino alla cessazione della stessa: correttamente, perciò, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la consumazione del reato, accertato come commesso a partire dal giugno 1999, avesse avuto inizio prima del decorso del quinquennio dalla irrevocabilità - in data 6.07.1994 - della prima sentenza la cui pena era stata condizionalmente sospesa; con tale affermazione, del resto, il ricorso neppure si confronta in modo puntuale.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMILIA ANDREA nato a PALERMO il 01/08/1975 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Semilia Andrea, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato, per quanto qui interessa, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con due sentenze, pronunciate nei suoi confronti, irrevocabili il 6.07.1994 e il 12.01.1995, oggetto di provvedimento di cumulo emesso il 4.03.2020, avendo il Semilia commesso nel quinquennio il nuovo delitto di cui all'art. 416 cod.pen., giudicato (unitamente ad altri) con sentenza 25.01.2016 della Corte d'appello di Bologna e commesso dal giugno al settembre 1999; deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 168 cod.pen., in quanto la data di consumazione del reato associativo accertato con la sentenza 25.01.2016 coincideva con la data finale del settembre 1999, eccedente il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza divenuta irrevocabile il 6.07.1994.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen. ha - pacificamente - natura permanente e dunque si consuma nel momento iniziale della condotta illecita, anche se la consumazione perdura fino alla cessazione della stessa: correttamente, perciò, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la consumazione del reato, accertato come commesso a partire dal giugno 1999, avesse avuto inizio prima del decorso del quinquennio dalla irrevocabilità - in data 6.07.1994 - della prima sentenza la cui pena era stata condizionalmente sospesa; con tale affermazione, del resto, il ricorso neppure si confronta in modo puntuale.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente determinata nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente . _ AlesancIro Centonze TA T Enrico Giuseppe Sa