Ordinanza — n. 33171/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHA ANGJELIN nato il 21/08/1991 avverso la sentenza del 14/10/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO4at-e-a.Na4sa-al4e-paizt4-, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamp applicava ad Angjelin 14(.. Lusha, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di airin Ries' reclusione, per v. 2.46 KeC il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. commesso a Bergamo 1'08/04/2019. Avverso tale sentenza Angjelin Lusha, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Bergamo si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede di patteggiamento, senza verificare l'insussistenza di elementi processuali legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33171/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è uno strumento processuale la cui applicazione comporta che l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare la correttezza dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento e la congruità della pena richiesta, che deve applicare nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHA ANGJELIN nato il 21/08/1991 avverso la sentenza del 14/10/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO4at-e-a.Na4sa-al4e-paizt4-, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamp applicava ad Angjelin 14(.. Lusha, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di airin Ries' reclusione, per v. 2.46 KeC il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. commesso a Bergamo 1'08/04/2019. Avverso tale sentenza Angjelin Lusha, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Bergamo si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede di patteggiamento, senza verificare l'insussistenza di elementi processuali legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è uno strumento processuale la cui applicazione comporta che l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare la correttezza dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento e la congruità della pena richiesta, che deve applicare nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103.
In questa cornice, deve osservarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale prevista dall'all'art. 606 cod. proc. pen., limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, ammettendo il controllo di legittimità solo quando siano violate disposizioni di legge 'che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ne discende che'fuoriescono da tali parametri normativi le censure difensive proposte nell'interesse di Lusha, incentrate sulla mancata verifica dell'insussistenza di elementi processuali legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. peri. (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4721 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Angjelin Lusha deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini cL /u