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Ordinanza — n. 33169/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33169/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33169/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI MASSIMO nato a PESCARA il 25/09/1983 avverso l'ordinanza del 23/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdate-awis.e-aNe-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Massimo Ciarelli e sottoscritto il 13/05/2020. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33169/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Massimo Ciarelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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patrocinio obbligatorio permesso di promuovere un procedimento penale patrocinio non autorizzato censura formulata in modo carente violazione delle forme sostanziali inosservanza di prescrizioni di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI MASSIMO nato a PESCARA il 25/09/1983 avverso l'ordinanza del 23/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdate-awis.e-aNe-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Massimo Ciarelli e sottoscritto il 13/05/2020. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Massimo Ciarelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini )DEPOSITATA IN CANCELLER