Ordinanza — n. 33167/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANOLETTI GIANLUCA nato a MILANO il 04/10/1967 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOeiato- avviso ~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione in esame, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Milano, è stato proposto personalmente da Gianluca Vanoletti e sottoscritto il 19/10/2020. Con tale atto di impugnazione si chiedevano contestualmente la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione e di riconoscimento della liberazione anticipata per due semestri. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOeiato- avviso ~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione in esame, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Milano, è stato proposto personalmente da Gianluca Vanoletti e sottoscritto il 19/10/2020. Con tale atto di impugnazione si chiedevano contestualmente la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione e di riconoscimento della liberazione anticipata per due semestri. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANOLETTI GIANLUCA nato a MILANO il 04/10/1967 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOeiato- avviso ~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione in esame, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Milano, è stato proposto personalmente da Gianluca Vanoletti e sottoscritto il 19/10/2020. Con tale atto di impugnazione si chiedevano contestualmente la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione e di riconoscimento della liberazione anticipata per due semestri. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Quanto alla richiesta di concessione di due semestri di liberazione anticipata, richiesti genericamente da Gianluca Vanoletti, deve rilevarsi che il presente provvedimento non risulta preclusivo rispetto all'eventuale riproposizione dell'istanza, laddove ritualmente formulata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianluca Vanoletti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, dalla quale non deriva, attese le peculiarità della vicenda giurisdizionale, la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini i MEPosi TATA IN