Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to sign it with a registered defense lawyer as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Fabio Rossi inadmissible de plano. The petitioner attempted to file the appeal personally, but the law requires such documents to be signed by a registered defense lawyer. Consequently, the court ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation must be signed by a registered defense lawyer; personal signing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI FABIO nato a VARESE il 12/03/1976 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOefet-e-twise-aile-grafti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Fabio Rossi e sottoscrittoh3/10/2020. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabio Rossi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'01/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AleAnto Centonze Enrico Giuseppe Sandrini t-- D E TA TA IN CANCELLERIA l