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Ordinanza — n. 33163/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing on request under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33163/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal by Nicola Ladisa inadmissible, ruling that the lower court's application of the penalty on request mechanism was legally sound. Ladisa argued the judge failed to verify the absence of exculpatory elements under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court found this claim manifestly unfounded. The decision emphasized that the judge's duty is to verify the accuracy of the parties' agreement and the appropriateness of the sentence, which the lower court adequately fulfilled.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The application of the penalty on request requires the judge to verify the accuracy of the parties' agreement and the appropriateness of the sentence, without needing to explicitly rule out all exculpatory causes unless they are evident.

Parole chiave

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penalty on request Criminal Procedure Code inadmissible appeal sentencing review parties agreement infrazione alla legge sulle armi remissione della pena pene e misure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava a Nicola Ladisa, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava a Nicola Ladisa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 2.200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADISA NICOLA nato a BARI il 28/03/1994 avverso la sentenza del 08/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI2to avviso alle par-3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava a Nicola Ladisa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 2.200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso Palo del Colle 1'01/10/2020. Avverso tale sentenza Nicola Ladisa, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede di patteggiamento, senza verificare l'insussistenza di elementi processuali legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. peri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza. dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Tenuto conto di questi parametri, deve rilevarsi che le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a Ladisa, si soffermava in termini congrui sul giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato. Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438-01). li vz z,z0 .4 D rnei--"laoo, sui Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Ladisa deve esser al tzPI:. CirtIr48 co. dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales dr Centonze Enrico GiuAeppe Sandrini ; !DEPOSI