Ordinanza — n. 33162/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELILLO VINCENZO nato a GIOIA DEL COLLE il 31/07/1973 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIiClato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione, così qualificato l'atto di impugnazione presentato da Vincenzo Angelillo, risulta proposto personalmente dall'istante e sottoscritto il 13/12/2020. Con questa impugnazione Vincenzo Angelillo dichiarava di volere impugnare l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari 1'01/12/2020, non facendo seguire a tale dichiarazione il deposito dei relativi motivi. Tale atto di impugnazione deve ritenersi inammissibile, per effetto del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. L5), cod. proc. pen., atteso che a sostegno dell'originaria dichiarazione, Angelillo non faceva seguire la presentazione dei motivi di ricorsoihonek-1,0-40.- 1,irapusi-oFtv-sc.,031‘m ,,k, All'inammissibilità del ricorso, così qualificate' il suo atto di impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIiClato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione, così qualificato l'atto di impugnazione presentato da Vincenzo Angelillo, risulta proposto personalmente dall'istante e sottoscritto il 13/12/2020. Con questa impugnazione Vincenzo Angelillo dichiarava di volere impugnare l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari 1'01/12/2020, non facendo seguire a tale dichiarazione il deposito dei relativi motivi. Tale atto di impugnazione deve ritenersi inammissibile, per effetto del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. L5), cod. proc. pen., atteso che a sostegno dell'originaria dichiarazione, Angelillo non faceva seguire la presentazione dei motivi di ricorsoihonek-1,0-40.- 1,irapusi-oFtv-sc.,031‘m ,,k, All'inammissibilità del ricorso, così qualificate' il suo atto di impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELILLO VINCENZO nato a GIOIA DEL COLLE il 31/07/1973 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIiClato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione, così qualificato l'atto di impugnazione presentato da Vincenzo Angelillo, risulta proposto personalmente dall'istante e sottoscritto il 13/12/2020. Con questa impugnazione Vincenzo Angelillo dichiarava di volere impugnare l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari 1'01/12/2020, non facendo seguire a tale dichiarazione il deposito dei relativi motivi. Tale atto di impugnazione deve ritenersi inammissibile, per effetto del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. L5), cod. proc. pen., atteso che a sostegno dell'originaria dichiarazione, Angelillo non faceva seguire la presentazione dei motivi di ricorsoihonek-1,0-40.- 1,irapusi-oFtv-sc.,031‘m ,,k, All'inammissibilità del ricorso, così qualificate' il suo atto di impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
COntt. Qualificato il reclamo al tribunale di sorveglianza g1ff ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd • Centonze Enrico Giuseppe Sandrini CADAAA DEPOSITATA IN CANCE- LLER