Ordinanza — n. 33161/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOR FABIO nato a NOALE il 15/04/1957 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata da Fabio For, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'istante in cinque anni di reclusione. Avverso questa ordinanza Fabio ior, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei criteri dosimetrici attraverso cui era stato quantificato l'aumento di pena per la continuazione applicato per i reati giudicati con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33161/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'istante in cinque anni di reclusione. Avverso questa ordinanza Fabio ior, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei criteri dosimetrici attraverso cui era stato quantificato l'aumento di pena per la continuazione applicato per i reati giudicati con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOR FABIO nato a NOALE il 15/04/1957 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata da Fabio For, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'istante in cinque anni di reclusione. Avverso questa ordinanza Fabio ior, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei criteri dosimetrici attraverso cui era stato quantificato l'aumento di pena per la continuazione applicato per i reati giudicati con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Fabio Fior, la Corte di appello di Venezia, ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza irrevocabile di cui al punto 1, disponeva l'aumento di pena a titolo di continuazione in un anno di reclusione, evidenziandone la congruità dosimetrica rispetto «al disvalore di quanto commesso dal Fior [...]». Deve, pertanto, evidenziarsi, che, nel compiere tale operazione di ermeneutica processuale, il Giudice dell'esecuzione veneziano dava ta. uabire s i hoe...14/A »re esaustivamente n o •iustificavano l'aumento di pena a titolo di continuazione per i reati giudicati con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2 del provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza proposta da Fior, muovendosi nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo. cui:
«In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316- oi): robbizgo ilAlk>w;',1, Sì )4'4.041 clbtartà0,corm hclì3 Luvne-vtiro coheLsihdro ALI Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabio Fior deve essere idichiarat rys,•.,;.mp inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle tc,1 irí ì Ktue: spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale ndri, Centonze Enrico Giuseppe Sandrini GRQ --à