Ordinanza — n. 33159/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANOVA ANTONIO nato a BRINDISI il 13/06/1979 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Lecce il 08/04/2020, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da Antonio Bellanova relativamente al semestre compreso tra il 22/02/2019 e il 21/08/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 316-ter cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33159/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite su Antonio Bellanova, il Tribunale di sorveglianza di Lecce evidenziava correttamente l'inidoneità del beneficio penitenziario invocato ad assolvere alle finalità sue proprie, che ne imponeva il rigetto. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Bellanova deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANOVA ANTONIO nato a BRINDISI il 13/06/1979 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Lecce il 08/04/2020, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da Antonio Bellanova relativamente al semestre compreso tra il 22/02/2019 e il 21/08/2019.
Avverso tale ordinanza Antonio Bellanova, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo del condannato, del modesto disvalore delle infrazioni che gli venivano contestate e dell'assenza di pregiudizi penali relativi alla frazione temporale controversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione dei presupposti applicativi della liberazione anticipata, che risultavano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in conformità delle emergenze processuali. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi processuali, soffermandosi, con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, sul fatto che nei confronti di Bellanova risultava pendente un procedimento per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. - relativo a condotte illecite commesse sino al 12/03/2019 - e che il ricorrente era inosservante alle prescrizioni impostegli in sede di applicazione di una vlo a t'a precedente misura alternativa, Lurrpl'08/03/2019.
Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite su Antonio Bellanova, il Tribunale di sorveglianza di Lecce evidenziava correttamente l'inidoneità del beneficio penitenziario invocato ad assolvere alle finalità sue proprie, che ne imponeva il rigetto. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Bellanova deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Spese processuali e della somma di euro tremila ma in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale an ro Centonze Enrico Giuseppe Sandrini CR, ,AdJ