Ordinanza — n. 33158/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGO CLAUDIO nato a UDINE il 19/11/1966 avverso la sentenza del 19/10/2016 del TRIBUNALE di UDINEgo avviso alle r'Sai udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Trieste l'appello proposto nell'interesse di Claudio Rigo, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 19/10/2016, veniva qualificato quale ricorso per cassazione, con contestuale trasmissione degli atti a questa Corte. Osserva il Collegio che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Egle Commisso, che è un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avv. Egle Commisso, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Claudio Rigo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33158/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Egle Commisso, che è un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avv. Egle Commisso, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Claudio Rigo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGO CLAUDIO nato a UDINE il 19/11/1966 avverso la sentenza del 19/10/2016 del TRIBUNALE di UDINEgo avviso alle r'Sai udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Trieste l'appello proposto nell'interesse di Claudio Rigo, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 19/10/2016, veniva qualificato quale ricorso per cassazione, con contestuale trasmissione degli atti a questa Corte. Osserva il Collegio che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Egle Commisso, che è un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avv. Egle Commisso, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Claudio Rigo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Lesm) in favore della cassa , delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini ,D 1N EPOSITATA CANCELLERIA