Ordinanza — n. 33157/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi proposti da Calogero Ventura e Michele Giuseppe Tripisciano, a mezzo dei rispettivi difensori, sono inammissibili, risultando basatq su motivi manifestamente infondati. Osserva preliminarmente il Collegio che i ricorsi in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza ,(v a' impugnata, chied@ il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Caltanissetta in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33157/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Calogero Ventura e Michele fAPAPP Giuseppe gripisciano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENTURA CALOGERO nato a CALTANISSETTA il 02/10/1971 TRIPISCIANO MICHELE GIUSEPPE MARCO nato a CALTANISSETTA il 10/07/1985 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
rovvArtc;ak4 1,..1c.01L ci4) 9-Zo.ct,, 03 ci: 19"hwi)o-- 1. Con la sentenza inepigrafe a o e di appello di u Caltanissetta confermava la decisione IRj:làe250A3Anciata dal Tribunale di Caltanissetta il 27/02/2015, con cui gli imputati Calogero Ventura e Michele Giuseppe ni-sec-0 Tripisciano veniva condannati alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 588, commi primo e secondo, che risultava commesso a Caltanissetta il 20/06/2011.
2. Avverso tale sentenza Calogero Ventura e Michele Giuseppe Tripisciano, a mezzo dei rispettivi difensori, gli avvocati Maria Francesca Assennato e Giuseppe D'Acquì, ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione che, pur essendo proposti separatamente, appare opportuno trattare congiuntamente, fondandosi sulle medesime doglianze. Con tali atti di impugnazione, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico, che veniva censurato per sua eccessività e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si imponevano alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da Calogero Ventura e Michele Giuseppe Tripisciano, a mezzo dei rispettivi difensori, sono inammissibili, risultando basatq su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che i ricorsi in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza ,(v a' impugnata, chied@ il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Caltanissetta in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Caltanissetta, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri nei luoghi dove si svolgeva la rissa che coinvolgeva i ricorrenti - dove intervenivano alle ore 19.50 e alle ore 21.30 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole agli imputati Ventura e Tripisciano, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 588, commi primo e secondo, cod. pen. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dei ricorrenti conseguiva a una valutazione congrua dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite presupposte e delle modalità con cui si svolgevano i controlli di polizia dai quali traeva origine il presente procedimento.
In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Ventura e Tripisciano discendeva da una verifica ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito nisseni sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni di pervicacia delle condotte rissose degli imputati, che non consentivano la mitigazione del trattamento sanzionatorio invocata dai loro difensori. Si consideri, infine, con specifico riferimento agli imputati Ventura e Tripisciano, che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione processuale ricorrent4.
La necessità di un giudizio che coinvolga tali posizioni nel loro complesso - e che impediva la formulazione del giudizio circostanziale invocato dai difensori dei ricorrenti, sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).3.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Calogero Ventura e Michele fAPAPP Giuseppe gripisciano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile. i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centon