Ordinanza — n. 33156/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze - pronunciandosi nei confronti di Stefania Giuffrida, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 21/03/2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Perugia il 09/01/2017 -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputata in un anno, quattro mesi di reclusione e 6/000,00 euro di multa(se;‘,41-Oci .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33156/2021 — snpen · Corte di Cassazione: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA STEFANIA nato a CATANIA il 04/02/1980 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze - pronunciandosi nei confronti di Stefania Giuffrida, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 21/03/2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Perugia il 09/01/2017 -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputata in un anno, quattro mesi di reclusione e 6/000,00 euro di multa(se;‘,41-Oci .
2. Avverso la sentenza di appello Stefania Giuffrida, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputata, censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche. (AD Vacji,c c ZW1Vir, 44(.4 cp., Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Stefania Giuffrida è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 21/03/2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 09/01/2017.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01).
La Corte ~di appello di Firenze, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riferimento alla sentenza presupposta, che imponeva il riesame della vicenda processuale relativamente al riconoscimento della continuazione esterna e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen. A queste indicazioni ermeneutiche, dunque, la Corte di appello di Firenze si conformava correttamente, riconoscimento la continuazione esterna invocata dalla difesa della ricorrente ed escludendo la possibilità di riconoscere le attenuantitui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen., evidenziando, a pagina 5 della sentenza impugnata, l'elevato disvalore dei comportamenti criminosi dell'imputata, che «aveva cercato di distruggere un documento in suo possesso, comunque non palesando alcun segnale di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta tenuta [...]».
Si consideri, infine, con specifico riferimento all'imputata Giuffrida, che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione processuale della ricorrente. La necessità di un giudizio che coinvolga tali posizioni nel loro complesso - e che impediva la formulazione del giudizio circostanziale invocato dal difensore della ricorrente, sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui:
«Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Stefania Giuffrida deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales d o Centonze Enrico